PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «c-ter) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali non abbiano approvato, in conformità a quanto previsto in materia di appalti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il piano annuale e triennale di demolizione dei manufatti edilizi abusivi, unitamente al piano annuale e triennale delle opere pubbliche, o non adottino il piano annuale di demolizione entro sei mesi dalla data di elezione del consiglio, o non provvedano alla completa attuazione del piano triennale di demolizione dei manufatti edili abusivi entro diciotto mesi dalla data della sua approvazione. In tali casi, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».